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Il decoro architettonico può essere definito come l'armonia delle linee architettoniche e degli elementi ornamentali.

Quindi, il decoro architettonico rappresenta l'estetica complessiva determinata dall'insieme delle linee e degli elementi ornamentali che conferiscono un aspetto armonioso e una singola identità all'edificio (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286).

"Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che caratterizzano il fabbricato stesso e gli conferiscono una specifica e armonica identità. L'alterazione di tale decoro può essere correlata alla realizzazione di interventi che modificano l'aspetto originario, anche solo di elementi o parti del fabbricato, ogni volta che tale modifica possa riflettersi sull'aspetto complessivo dello stabile." (Cass., sez. II, sent. 3 settembre 1998, n. 8731).

La tutela conferita dall'ordinamento al decoro architettonico (cfr. art. 1120 c.c. riguardo alle innovazioni e l'art. 1127 c.c. per le sopraelevazioni) ha una finalità non solo estetica, ma anche economica, in quanto influisce sulla valutazione dell'edificio (e quindi dei singoli appartamenti). Di conseguenza, una modifica che peggiora l'aspetto estetico ha un impatto negativo sulla valorizzazione delle unità abitative presenti nel condominio.

Il decoro architettonico "può essere pregiudicato non da qualsiasi modifica, ma solo da interventi che interrompono l'armonia delle strutture che conferiscono all'edificio la sua identità" (Cass., n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 l del 2005) (Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645).

Ciò è costantemente confermato dalla Cassazione, in quanto "il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente collegata alla lesione del decoro architettonico, che costituisce una qualità dell'edificio e viene tutelata - in quanto meritevole di salvaguardia - dalle norme che vietano la sua alterazione" (Cass., 31 marzo 2006, n. 7625; Cass., 15 aprile 2002, n. 5417) (Cass., sent. 23 maggio 2012, n. 8174).

Per valutare se un intervento compromette il decoro architettonico, è necessario fare riferimento non solo all'intervento stesso, ma soprattutto alla situazione in cui si trovava l'edificio prima di tale intervento.

Inoltre, la Corte Suprema ha ribadito (Cass., sez. II, sent. 7 settembre 2012, n. 14992) che non può essere lesivo del decoro architettonico un intervento modificativo effettuato da un condomino