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Con l’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n. 149 del 27/06/2013) le norme sui controlli dell’efficienza energetica sono cambiate: «Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente».

Discorso diverso sull’efficienza energetica dell’impianto, per intenderci il controllo fumi. In questo caso si fa riferimento all’Art. 8 "Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici". In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini):

  • ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido;
  • ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL.

Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.

Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

  • annuali se il combustibile è liquido o solido;
  • biennali se l’impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni;
  • quadriennale se l’impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).

Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).

Attenzione, è bene tener presente che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del DLgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).

Inoltre è necessario controllare attentamente il libretto di uso e manutenzione dell'impianto in quanto se i tempi indicati sono più brevi di quelli previsti per legge bisogna comunque rispettare quelli dalla casa costruttrice.

 

 

 

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Manutenzione caldaieCon l’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013) le norme sui controlli dell’efficienza energetica sono cambiate: «Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (...)

 

 

 

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