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L’art. 10, punto 6, della L. 220/2012 (ex art. 1130 c.c.) afferma che l’amministratore deve «curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore

acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».

L’anagrafe condominiale deve quindi racchiudere tutte quelle certificazioni riguardanti la perfetta funzionalità degli impianti, ovvero le cosiddettedichiarazioni di conformità  e dichiarazioni di rispondenza degli impianti previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008.

Il proprietario degli impianti elencati nel suddetto D.M. (es. antenne televisive, energia elettrica, ecc.) deve ottenere, al momento dell’installazione e ristrutturazione da parte di un’impresa abilitata, un certificato di conformità di un impianto fatto a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. L’art. 7, comma 6, del suddetto D.M. 37/2008 stabilisce che «nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste».

Chi non è in possesso delle certificazioni di conformità e rispondenza può essere soggetto a sanzioni erogabili dalle Camere di commercio. Inoltre, l’esistenza delle certificazioni è condizione necessaria per il rilascio delcertificato di agibilità (d.p.r. n. 380/2001), seppur tale certificato di abitabilità, se risalente a circa venticinque o trent’anni fa, potrebbe non essere sufficiente ad attestare la conformità degli impianti alle norme vigenti.

L’agibilità potrebbe rappresentare l’unico documento utile ad attestare la sicurezza delle unità immobiliari. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 «il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente».

Chi non possiede le certificazioni come si deve comportare? Bisogna dotarsene per poi comunicare all’amministratore almeno gli estremi identificativi. È importante che i condomini siano costantemente collaborativi nel fornire all’amministratore i dati richiesti. In caso contrario l’amministratore potrà avanzare una richiesta di accesso e copia per i documenti relativi ai dati sulla sicurezza che il condomino non ha comunicato.

Per agevolare i condòmini nell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati richiesti si deve compilare, sottoscrivere e riconsegnare un modello di autocertificazione che dovrà essere sottoscritto e riconsegnato allo scrivente amministratore possibilmente con gli allegati indicati. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.) sarà altresì necessario trasmettere idonea comunicazione come da appositi modelli per l’autodichiarazione.

 

 

 

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Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio (art. 71 bis disp. att. c.c.) coloro:

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