Scritto da Super User
Diritto Visite: 5636
Il fondo obbligatorio è una delle novità della legge 220/12. Questo può essere inteso come:
In particolare, l’art. 13 della L. 220/2012 (art. 1135, n. 4, C.C.) obbliga il condominio alla costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori per opere di manutenzione straordinaria e innovazioni. Questa norma è derogabile soltanto tramite regolamento contrattuale o delibera unanime.
Secondo Confedilizia il fondo potrebbe anche essere costituito per gradi, cioè in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (art. 1666 C.C.), a patto che ciò sia conciliabile con le modalità di pagamento previste dal contratto sottoscritto con l’impresa che realizza i lavori. In questa maniera non è necessario reperire l’intera somma prima di iniziare i lavori, ma solo quella relativa al primo pagamento contrattuale previsto. La mancata costituzione del fondo può comportare:
Nel fondo possono rientrare anche le voci di spesa per i compensi dell'amministratore e del direttore dei lavori.