Scritto da Super User
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La Corte di Cassazione (Sent. 30 settembre 2013, n. 2213) ha definitivamente escluso la possibilità da parte dell’amministratore di pretendere compensi extra per l’appalto e la realizzazione di lavori di straordinaria amministrazione nell’edificio da egli amministrato. Tali emolumenti extra imposti per aver seguito in prima persona tutte le fasi di esecuzione dei lavori non sono dovuti se l’assemblea non li ha preventivamente deliberati e autorizzati.
Come recita la Sentenza della Corte di Cassazione n. 4364 del 29/01/2013 l’affissione in condominio (ad esempio nell’atrio di proprietà comune) dei nomi di coloro che sono in ritardo con il pagamento delle quote condominiali non è consentito. Si tratta di un vero e proprio delitto di diffamazione.
L’amministratore può affiggere nell’androne dell’edificio avvisi recanti comunicazioni, prescrizioni o ammonizioni per i condòmini. Per i singoli condòmini vige invece il divieto di affissione. Costoro dovranno rivolgersi all’amministratore o all’assemblea dei condòmini.
Il condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, indipendentemente dall'approvazione di un regolamento condominiale (Cass. Civ. 14813/2008).
Quindi, l'avvenuta costruzione di un edificio del quale siano proprietari più soggetti è sufficiente - anche quando non è stata rilasciata l'abitabilità dei singoli appartamenti - per l'esistenza del condominio (Cass. Civ. 510/1982).
Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris senza che sia necessaria un delibera e nel momento in cui più soggetti costruiscono in un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio cede a terzi piani o porzioni di essi in proprietà esclusiva, realizzando il cosiddetto frazionamento (Cass. Civ. 18226/2004).
L’atto di compravendita è un atto pubblico di cui l’amministratore: