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L’incarico di amministratore normalmente ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento da parte dall’assemblea con o senza giusta causa e, in casi particolari, da parte dall’autorità giudiziaria. La revoca è adottata dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Basta la nomina di un nuovo amministratore per far ritenere revocato quello precedente. Nel caso di revoca ad nutum, cioè senza giusta causa, l'amministratore revocato può chiedere ed ottenere l'intero compenso annuale. Se revocato con giusta causa, cioè a seguito di gravi irregolarità, non ne ha diritto.

 

L'autorità giudiziaria può agire:

  • quando l’amministratore, convenuto in giudizio per causa che esorbita le sue funzioni, non convoca immediatamente l’assemblea di condominio per darne comunicazione;
  • quando non rende il conto della sua gestione;
  • per gravi irregolarità nella sua gestione.

Tra le altre costituiscono gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

 

Approfondimenti: quorum nomina e revoca amministratore.

 

 

 

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Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio (art. 71 bis disp. att. c.c.) coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

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No, non esiste alcun obbligo di Legge. Ove il regolamento condominiale nulla disponga in proposito, la risposta al quesito non può che essere negativa: non esiste, infatti, nel nostro ordinamento una norma che preveda un obbligo del genere. (...)

 

 

 

 

 

 

 

Il fondo obbligatorio è una delle novità della legge 220/12 e può essere inteso come: (...)

 

 

 

 

 

 

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