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È obbligatoria, da parte del condominio, la stipula di una polizza assicurativa che copra dal rischio di eventuali danni che le parti comuni potrebbero cagionare agli stessi condòmini o a terzi?

Ove il regolamento condominiale nulla disponga in proposito, la risposta al quesito non può che essere negativa: non esiste, infatti, nel nostro ordinamento una norma che preveda un obbligo del genere.

La decisione, quindi, è rimessa alla volontà dei condòmini, i quali saranno chiamati a deliberare sul punto – come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 15872 del 6 luglio 2010) – con un numero di voti che rappresenti, sia in prima sia in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (fermo il quorum costitutivo formato da tanti condòmini che rappresentino: in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).

Per completezza, c’è poi da sottolineare, in argomento, che l’amministratore non ha alcun potere di stipulare un contratto di assicurazione senza l’autorizzazione dell’organo assembleare.

È una precisazione (da ritenersi ancora valida dopo la riforma dato che nulla è stato innovato con riguardo alla particolare questione che ci occupa) espressa anch’essa dai Supremi giudici, i quali hanno ritenuto non rientrare tra le attribuzioni di chi amministra un fabbricato la conclusione di un contratto del genere (cfr. sent. n. 8233 del3 aprile 2007).

La globale fabbricati copre:

  • i danni alle parti comuni del fabbricato, ovvero dell’intera costruzione edile;
  • i danni provocati all’interno del condominio;
  • i danni causati dal fabbricato a terzi (responsabilità civile).

Non sono invece coperti gli oggetti “contenuti” negli immobili, quindi ad esempio i danni derivati da furti. Per tutelarsi al meglio le franchigie e gli indennizzi vanno aggiornati ogni tot anni, rivalutando i massimali. 

 

Per maggiori approfondimenti si veda il file in allegato.

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